LETTERA SUI LOGOPEDISTI E I MAESTRI DI CANTO

di Marina Tripodi

Cari colleghi logopedisti,

scrivo questa lettera che vuole essere una sorta di appello per rafforzare la nostra figura professionale, non

quello che sta diventando.

Mi presento: sono Marina Tripodi, ho conseguito il titolo di tecnico di Foniatria ( Scuole dirette ai fini

speciali ) nel 1995 ed ho effettuato la conversione del titolo in Laurea in Logopedia nell’anno 2006. Nel

1998 ho conseguito il D.U. in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, considerando l’

acquisizione di quest’ultimo, un valore aggiunto alla mia formazione di logopedista.

Ritengo che il campo di intervento del nostro lavoro, sia veramente esteso, ciò rende difficile trattare tutte le

patologie di nostra competenza, ad alti livelli di professionalità. Da questo la mia “ personale scelta “ di

dedicarmi ad alcuni aspetti della logopedia, fra questi il trattamento delle DISODIE.

Nell’anno 2005-2006 ho frequentato il corso di Alta Formazione in Vocologia Artistica ,considerando

ancora una volta tale traguardo un arricchimento al mio bagaglio culturale . Purtroppo, tale pensiero non

è stato condiviso dai sedicenti insegnanti di canto (con e senza diploma ottenuto presso un Conservatorio)

che, compiendo tale percorso, pur essendo detentori solo di un bignami di competenze logopediche (che

avrebbe potuto e dovuto agevolare il dialogo tra la componente artistica e quella sanitaria) , hanno ritenuto

di individuare nel titolo di ”Vocologo Artistico”, un grimaldello per esercitare “prevenzione, abilitazione e

riabilitazione della funzione vocale cantata e parlata” compito che spetta al solo Logopedista - come previsto

dal profilo professionale. La didattica della voce cantata è altra cosa!

Per chiarire a coloro che anno frequentato il corso di Vocologia negli anni successivi, che il titolo ottenuto

con la scuola di alta formazione non sostituiva l’abilitazione ad operare nel campo della didattica del canto

né tantomeno nel campo della logopedia, mi son trovata costretta a richiedere un parere legale

Recito di seguito il parere del legale richiesto all’ Avv. Gino Fulgeri nel settembre del 2007–penalista

iscritto al foro di Napoli (:……….. Per tutto quanto sopra esposto le sue preoccupazioni parrebbero

fondate laddove l’attestato di appartenenza alla associazione di docenti di vocologia o la titolarità del cd.

Corso di Alta Formazione in vocologia artistica venissero maldestramente utilizzati da persone senza

scrupolo per aggirare le regole di accesso alla professione di logopedista ingenerando nel pubblico la

errata convinzione del possesso del titolo professionale ed esercitarne illecitamente la professione.

Sarebbe pertanto quanto mai opportuno sensibilizzare sul punto i responsabili delle associazioni e delle

Università interessate in modo da invitarle ad utilizzare una terminologia chiara e precisa che tenga conto

delle potenziali distorsioni della loro pur pregevole iniziativa evidenziando rigorosamente che le

prerogative professionali del logopedista non vengono acquisite partecipando ad un corso di formazione

né tanto meno iscrivendosi ad una associazione…….)

Chi, come me, da anni è spinto dall’amore verso questa professione, assiste con sdegno ai continui soprusi

che la nostra categoria subisce. Molte sono infatti le figure, professionali e non, che rivendicano e si

appropriano indebitamente del nostro lavoro, svolgendo “ maldestramente” competenze strettamente legate

ad una figura che prevede ampia preparazione ed esperienza .

Difficilmente si può individuare e colpire l’abuso della professione quando un soggetto ne fa denuncia,

poiché difficilmente l’utente è a conoscenza dell’abuso di cui è vittima. Per quanto riguarda inoltre i

professionisti, la denuncia non può essere effettuata senza una soggettività giuridica, se non esponendo il

soggetto a possibili ritorsioni e obbligandolo a costi sociali elevati.

Un ente preposto, espressione della professione stessa, ha quella particolarità di un soggetto collettivo , la cui

missione si realizza appunto con “l’osservazione e il controllo dei comportamenti professionali”.

L’ente in oggetto è l’Ordine Professionale che il legislatore ha istituito con la Legge 1 febbraio 2006 n.43 , il

quale però non è ancora stato costituito in ragione di una generale riforma delle professioni che è attualmente

in discussione alle Camere.

Il ritardo dell’istituzione dell’ordine professionale, consente una grave realtà italiana di abuso della

professione di logopedista constringendoci, quindi, ad assistere inermi a molteplici fenomeni di illegalità.

La Federazione Logopedisti Italiani ha approvato nel novembre 1998 il suo primo codice deontologico ed è

impegnata su diversi fronti, poiché le invasioni di campo purtroppo sono molte. Troppe!!!!!

Mi occupo di vocalità professionale artistica operando presso il Centro della Voce a Napoli che coordino dal

2000, e presso il Servizio di Foniatria e Audiologia della Seconda Università degli Studi di Napoli diretto

dal prof. Umberto Barillari il quale, con grande impegno e competenza, dirige la scuola di Logopedia di

Napoli. Egli infatti, ha sempre precisato ed insegnato quali sono i nostri ambiti di competenza,

salvaguardando e rispettando in tutti i modi la figura del logopedista, riconoscendo, come previsto dalla

legge 252, la completa autonomia professionale per quanto riguarda la formulazione del progetto terapeutico

e la programmazione dell’intervento riabilitativo.

In questi anni ,e non sono pochi, ho assistito al goffo tentativo da parte di Insegnanti di canto di rieducare la

voce di artisti o allievi in erba. Tale fenomeno, nei casi più disperati, vedeva gli insegnanti suggerire

addirittura terapie farmacologiche invadendo criminosamente così anche il campo medico. Ricordo, per

precisazione, che la prescrizione del farmaco è esclusivo compito del Medico,in questo caso del Foniatra,

così come quello della diagnosi.

Preliminarmente vale la pena ricordare che il profilo professionale del logopedista è individuato dal

Decreto Ministeriale del 14 settembre 1994 n.° 742 :

L’art. 1 comma 1 del su indicato Decreto descrive il Logopedista come “ l’operatore sanitario che, in

possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nella prevenzione e nel trattamento

riabilitativo delle patologie del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica”

Al comma 2 si precisa che “l’attività del logopedista è volta all’educazione e rieducazione di tutte le

patologie che provocano disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap

comunicativi”

Ulteriori specificazioni del profilo professionale del logopedista vengono individuate al comma 3 dell’art. 1

laddove viene precisato che il logopedista :

a) elabora, anche in equipe multidisciplinare, il bilancio logopedico volto alla individuazione ed al

superamento del bisogno di salute del disabile;

b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità

comunicative e cognitive, utilizzando terapie logopediche di abilitazione e riabilitazione della

comunicazione e del linguaggio, verbali e non verbali;

c) propone l’adozione di ausili, ne addestra all’uso e ne verifica l’efficacia;

d) svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si

richiedono le sue competenze professionali;

e) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

Viene infine chiaramente statuito al comma 4 che “ il logopedista svolge la sua attività professionale in

strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale”.

L’art. 3 del suddetto Decreto stabilice che solo “il diploma universitario di logopedista, conseguito ai sensi

dell’art. 6 comma 3, del decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.° 502 e successive modificazioni, abilita

all’esercizio della professione “.

Sulla base di quanto stabilito dalla suddetta norma di riferimento, è pertanto chiaro ed evidente che solo

coloro i quali abbiano regolarmente conseguito la Laurea in Logopedia (di cui all’art. 3 ) e sostenuto il

relativo Esame di Stato, potranno praticare le attività di valutazione, abilitazione e riabilitazione proprie ed

esclusive della relativa figura professionale, che non a caso è stata disciplinata con Decreto del Ministero

della Sanità.

Pertanto, in mancanza del suddetto titolo abilitativo richiesto dalla legge, ogni attività di valutazione,

abilitazione e riabilitazione/terapia che invada le competenze professionali del logopedista integra il delitto

di cui all’art. 348 del codice penale ( abusivo esercizio di una professione), punito con la pena della

reclusione fino a sei mesi.

Ricordo inoltre che il logopedista, come gli altri professionisti sanitari, incorre nel reato di “Omessa

denuncia” ex art. 362 del C.P. se “omette o ritarda di denunciare all’Autorità competente un reato del quale

abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del servizio”.

Al Congresso Internazionale di Voce Artistica, organizzato dal Dott. Franco Fussi nel 2008, colsi

l’occasione, con la Dott.ssa Anna Capovilla, per chiarire con una diapositiva, le problematiche inerenti i

ruoli e l’abuso di professione, per divulgare ai numerosi cantanti e insegnanti di canto presenti tali

informazioni.

Ciò nonostante il fenomeno è aumentato a tal punto che nel Congresso di Ravenna, svoltosi lo scorso ottobre

2011, lo stesso Dott. Franco Fussi e la Dott.ssa Silvia Magnani hanno presentato un intero lavoro, al quale

sono intervenuta come moderatrice, dal titolo “Competenze e limiti delle figure professionali che si

occupano di voce artistica: norme deontologiche”. Tale lavoro ha sottolineato le enormi differenze nei

campi di attività di logopedisti e insegnanti di canto, così come di foniatri e logopedisti. Ognuno ha una sua

competenza, un suo ruolo, un suo campo di intervento. La stessa Silvia Magnani ha chiarito scrupolosamente

il significato dei termini ambiguamente utilizzati, pubblicando ella stessa il documento sul sito di voce

artistica “ Chiarificazione sull’utilizzo del termine Dottore”. Esiste l’idea (errata), e non sempre viene

considerata dagli allievi in erba e dai cantanti di musica moderna, che tutti possono insegnare canto !!!!! Chi

si definisce insegnante di canto non sempre ne ha i titoli. Sarebbe giusto che i Maestri di canto si

preoccupassero di tutelare la loro figura e considerando esclusivamente l’aspetto della didattica vocale

(aspetto importantissimo per un cantante) tralasciando gli aspetti della fisiologia dell’emissione, le teorie

sulla postura, la farmacologia, ..etc…, così da impedire agli “ABUSIVI” di proliferare …..

Di seguito alcuni articoli forniti dalla Maestra Gianna Montecalvo, con la quale collaboro da anni. Tali

articolo chiariscono e precisano chi è il Maestro di Canto, chi veramente può insegnare canto, secondo la

normativa vigente.

Tutto ciò che accade al di là di quanto previsto dalla legge è solo… A B U S O!

ART. 245 - D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297

DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI CANTO

1-Nessuno può assumere il titolo di maestro di canto ed esercitare la relativa professione se non abbia

conseguito in un conservatorio di musica statale o in un istituto musicale pareggiato il diploma di canto nel

ramo didattico, salvo il disposto del comma 2.

2-Il docente di canto nei conservatori di musica statali e negli istituti musicali pareggiati e coloro che siano

stati titolari delle cattedre di canto in tali istituti hanno diritto di assumere il titolo di maestro di canto e di

esercitare la relativa professione ancorché siano sprovvisti del diploma di cui al comma 1.

3-È istituito un albo professionale dei maestri di canto. Le norme concernenti la formazione dell'albo, le

condizioni e le modalità per l'iscrizione ed ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al

presente articolo sono stabilite con decreto del ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con il ministro del

Tesoro.

4-Canto nel campo della musica religiosa o corale ovvero che insegnano musica e canto negli istituti di

istruzione secondaria oppure si trovino in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento

dell'educazione musicale nelle scuole medie, purchè esercitino la loro attività entro i limiti del rispettivo

insegnamento.

Dalle ricerche fatte personalmente per avvalorare le mie affermazioni, ho trovato tanta documentazione a

riguardo (che custodisco in un archivio), e mi sono confrontata con molte colleghe che condividono e

confermano con altrettanta documentazione “ la confusione dei ruoli” che via via si sta conclamando in veri

e propri abusi di professione.

Ho proposto al Presidente della SIFEL (Società Italiana Foniatria e Logopedia), di cui io sono segretaria e

tesoriera dal 2008 , di attivare uno spazio chiamato “Ditelo alla Sifel” una sorta di telefono giallo a cui

rivolgersi per segnalare eventuali abusi di professione ricordando ancora una volta che l' Omessa denuncia

è un reato; tale proposta verrà discussa nel prossimo Consiglio del Direttivo.

Sono felice di aver condiviso questa problematica con il Presidente dell’ ALC (Associazione Logopedisti

Campani) Dott.ssa Florinda De Simini, che in prima persona, da anni, si schiera a tutela della nostra

categoria professionale e con la Dott.ssa Anna Capovilla, già presidente Sifel e attualmente coordinatore

della componente logopedica della Commissione Voce Sifel .

In conclusione mi aspetto che tutti coloro che prenderanno visione di tale documento, considerino tale

iniziativa uno spunto di riflessione. E’ necessario domandarsi, in piena coscienza, come evitare gli abusi, e

come riuscire a proteggere sia il nostro amato lavoro, sia la salute dell’ignaro utente. Ovviamente ciò non è

solo riferito all’educazione e alla rieducazione della voce cantata: quanto riportato qui è la MIA

ESPERIENZA PERSONALE . Sono consapevole infatti, che molte altre patologie foniatriche di competenza

logopedica, vengono trattate da altre figure, con conseguente abuso di professione.

Cari colleghi, vi prego di far assolutamente girare questa lettera, affinché resti visibile agli abusivi come

INFORMAZIONE e avvertimento, e alle gente ignara come DOCUMENTO ALLERTATIVO.

Supportata dalla collaborazione dell’Avv. Gino Fulgeri, resto in attesa, pregandovi di raccogliere quante

più notizie possibili riguardo agli abusi di cui siete a conoscenza, mettendo finalmente “in difficoltà

operativa”(pubblicazione dei nomi), coloro i quali ormai da tempo sviliscono l’importanza del nostro

lavoro ma, cosa ancora più grave, mettono in pericolo la salute dell'utenza .

E’ mia intenzione dare un segnale forte, con la collaborazione di tutti , non demonizzando i sedicenti

insegnanti di canto, bensì proteggendo in modo mirato i veri Maestri di canto, tutelando così la nostra e la

loro categoria professionale ma soprattutto i pazienti che non possono e non devono cadere nelle mani di

ciarlatani sprecando tempo, denaro e mettendo a rischio la loro salute.

Spero vivamente di essermi resa utile. Attendo vostre notizie.

Cordialmente

Dott. ssa Marina Tripodi

Logopedista e Neuropscicomotricista

Potete contattarmi al seguente indirizzo: marina.tripodi@centrodellavoce.it